(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e' sostituito dal seguente: "5) i comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 23 marzo 2000 GHIGO