(Pubblicata  nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell'art. 3 della
legge  regionale  2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla
montagna) e' sostituito dal seguente:
      "5)  i  comuni  della  Langa  Astigiana,  Val  Bormida: Bubbio,
Cassinasco,  Castel  Boglione,  Castel  Rocchero,  Cessole, Loazzolo,
Mombaldone,  Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 23 marzo 2000
                                GHIGO